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L'articolo 359 cpp spiegato (Alessio Erasmo Antonelli)
Youtuber: Alessio Erasmo Antonelli
Articolo 359 del codice di procedura penale. Si dice in questo articolo che il pubblico ministero quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti che non possono rifiutare la loro opera e può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine.
I consulenti privati non rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, se non un domani in un dibattimento e non sono obbligati a prestare la loro opera.
